Superbonus 110: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Se si vuole accedere alle agevolazioni fiscali previste dal Superbonus 110% occorre rispettare in modo meticoloso i requisiti e le regole di questa detrazione. L’Agenzia delle Entrate infatti ha rilasciato da poco ulteriori chiarimenti inerenti l’adesione al Superbonus 110%. In particolare si è risposto a dei quesiti riguardanti l’installazione degli impianti fotovoltaici, il loro limite di spesa e se questi rientrano nel campo di applicazione del Superbonus; la validità della detrazione per le spese riguardanti gli spazi di ampliamento; l’applicazione del Superbonus 110% per interventi di riparazione su singoli locali. Analizziamo in seguito questi principali quesiti analizzati dall’Agenzia delle Entrate, così da comprendere al meglio l’ambito di applicazione di questa detrazione fiscale molto discussa.

Aumento della volumetria: quando l’ampliamento rientra nella detrazione

Per quanto riguarda la risposta 567/2021 dell’Agenzia delle Entrate si è precisato quando il Superbonus 110% è ammissibile nel caso di aumento della volumetria di un edificio. Quando si sta eseguendo una ristrutturazione in cui è incluso un ampliamento della volumetria che rientra nel Superbonus 110% occorre capire se l’agevolazione fiscale si applica anche alle nuove parti dell’edificio. In generale possono esserci due casi distinti, il primo in cui l’ampliamento volumetrico rientra nel Superbonus 110% se è avvenuta una demolizione con ricostruzione; e il secondo caso se invece non viene eseguita la demolizione, l’agevolazione rimane solo per i lavori eseguiti nella parte esistente

Installazione impianto fotovoltaico: limiti massimi di spesa e quanto è ammesso al Superbonus 110%

Sempre con l’istanza del 567/2021 dell’Agenzia delle Entrate, si è precisato un altro quesito, infatti l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico usufruisce al Superbonus 110% se viene eseguito insieme a un intervento trainante, rispettando la riduzione prevista dal Decreto Rilancio al comma 5 dell’articolo 119 in caso di interventi “di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa [2.400] è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale”. In precedenza il fisco aveva già chiarito un quesito simile per quanto riguarda gli impianti di pannelli fotovoltaici, in particolare con la risposta 488/2021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato se il Superbonus del 100% rientra nell’installazione di un impianto fotovoltaico su degli edifici di nuova costruzione.

Infatti è possibile accedere a questa detrazione solo nel caso di edifici già esistenti. Occorre però rispettare un particolare limite, ovvero a condizione che sia l’installazione dell’impianto fotovoltaico venga eseguito congiuntamente a opere trainanti quindi ammesse all’agevolazione, e necessariamente prima che avvenga l’accatastamento dell’edificio.

Sì agli interventi per il ripristino delle condizioni di sicurezza di riparazione o locali

Nelle istanze 560/2021 e 563/2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito dei quesiti inerenti l’applicazione del Superbonus per i lavori eseguiti su elementi singoli per risolvere particolari criticità, come ad esempio il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’immobile. La risposta è che sì rientrano nell’ambito di applicazione del Superbonus se queste sono ‘di riparazione o locali’. Rientrano nell’elenco dei lavori di ‘riparazione o locali’ quelli che favoriscono l’insorgere della duttilità della struttura come: le catene trainanti, il rafforzamento dei muri e della loro struttura e la cerchiatura di colonne e travi. Per analizzare più nel dettaglio se questi interventi sono agevolabili occorre visionare l’elenco non esaustivo. Per verificare se questi interventi da realizzare sono rientranti è indispensabile un’attestazione di un professionista accreditato, correlata di tutta la documentazione che attesti i vari lavori eseguiti.

Bonus 110
Bonus 110

Conclusioni finali sui chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

In conclusione si può affermare che l’ambito di applicazione del Superbonus 110% è molto ampio, e che per poter usufruire e godere appieno di questa detrazione è molto importante prestare attenzione al dettagli e ai lavori rientranti. Uno dei quesiti che viene maggiormente richiesto all’Agenzia delle Entrate è se appunto l’installazione dell’impianto fotovoltaico rientra nella detrazione. Questo perché sempre più cittadini vorrebbero integrare questa soluzione di impianto nelle proprie abitazione. La risposta è che sì rientra ma solo nel caso in cui l’installazione dell’impianto fotovoltaico venga eseguita in concomitanza con opere trainanti che sono ammissibili al bonus. Gli ambiti di applicazione della detrazione sono innumerevoli ma occorre analizzare nel dettaglio i lavori da eseguire come quelli riguardanti gli spazi di ampliamento e gli intervento di riparazione dei locali.

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